A2A perde il ricorso al Tar contro il Comune
Giudicata «inammissibile» la determinazione dell’azienda di annullare i vincoli di salvaguardia sulla riconversione della centrale
Tiziana Carpinelli
Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza pubblicata martedì, ha dichiarato «inammissibile» il ricorso depositato il 20 settembre da A2A Energiefuture spa contro gli indirizzi varati dal Comune in materia di riconversione. I legali della società Fabio Todarello e Francesco Schiano Di Cola avevano richiesto, oltre alla sospensiva in prima battuta, l’annullamento della deliberazione numero 22 del Consiglio comunale, votata il 31 maggio, con la quale l’amministrazione (che si è opposta con l’avvocato Teresa Billiani) aveva approvato le direttive urbanistiche per la predisposizione del nuovo Piano regolatore. In particolare ponendo un «vincolo di salvaguardia», ai sensi di legge (articolo 63 ter, comma 2, della legge regionale 5 del 2007), per «vietare la riconversione di impianti di produzione di energia esistenti che impiegano risorse fossili» e «la messa in opera di gasdotti nel territorio carsico monfalconese». Un atto passato in massima assise con i 13 voti favorevoli della maggioranza e i 5 contrari dei consiglieri Paolo Fogar, Lucia Giurissa, Elisabetta Maccarini, Cristiana Morsolin e Giuseppe Nicoli, quest’ultimo di area centrodestra.
Il contenzioso, ignoto fino a ieri per lo stretto riserbo mantenuto dall’ente e pure dalla società ricorrente, è venuto a galla nella conferenza stampa indetta alle 11 in municipio, dove il sindaco Anna Cisint, alla luce degli esiti, ha rivendicato la correttezza dell’operato del Consiglio, interpretando come ingerenza sul terreno prettamente amministrativo e un «tentativo di mettere il bavaglio al Comune» l’azione di A2A. La sentenza è appellabile. E chissà se questo è solo il primo round.
Nella sentenza del Tar, presieduto da Oria Settesoldi (consigliere Manuela Siligoi, estensore Luca Emanuele Ricci) si pone l’accento, a suffragare l’inammissibilità del ricorso, sulla «carenza di interesse» dell’azienda. I giudici non individuano «un pregiudizio attuale e concreto in capo ad A2A che possa integrare l’interesse ad agire con questa azione». In camera di consiglio l’azienda aveva posto in evidenza la rilevanza economica dell’investimento in ballo, correlandola dunque all’esigenza di chiarire quanto prima il quadro giuridico, pure sotto il profilo urbanistico, ai fini dell’intervento in questione. Ma stando al Tar «la circostanza si colloca però su un piano eminentemente fattuale e appare inidonea a integrare l’interesse ad agire».
Quanto al fatto, sostenuto sempre da A2A, che «il Comune avrebbe illegittimamente utilizzato i poteri urbanistici per finalità a essi estranee e cioè per impedire la riconversione» i giudici scrivono che «ogni intervento su impianti come quello oggetto di giudizio è sottoposto a una Autorizzazione unica, il cui rilascio ha effetto di variante urbanistica». Dunque le direttive urbanistiche per la predisposizione del nuovo Prgc verrebbero superate, cioè sarebbero del tutto ininfluenti, qualora A2A ottenesse il via libera. E ancora: «Tutte le valutazioni sono pertanto effettuate all’interno di un unico procedimento di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pur nell’ottica di un dialogo con le amministrazioni interessate». Ne consegue che l’ente «ha agito in radicale carenza di potere». Tradotto: non si può imputare all’amministrazione Cisint il presunto eccesso di potere.
Nella sentenza è stato altresì sottolineato che il potere di governo del territorio, in ogni caso, «può essere esercitato dal Comune anche per dirigere la localizzazione di impianti e attività che impattino su una molteplicità di interessi della comunità locale, come quelli attinenti alla materia ambientale e alla tutela della salute». Parole ritenute significative dal sindaco. Ora la delibera sulle direttive è effettivamente valida (a meno di eventuali rovesciamenti in Consiglio di Stato, nell’ipotesi di un appello del gruppo energetico) ed è lecito supporre che il parere del Comune nell’ambito dell’Autorizzazione unica si fonderà anche su quelle linee urbanistiche, evidentemente nette.
L’azienda, con una nota arrivata in serata, ha precisato in merito alle parole del Comune che il «ricorso non è stato rigettato, ma dichiarato inammissibile per carenza di interesse» e che la sentenza ha accertato come «l’iniziativa giudiziale di A2A possa “essere giustificata per l’apparenza giuridica comunque determinatasi”». Difatti i giudici hanno ritenuto «equo» disporre la compensazione delle spese di lite. Per l’azienda il Tar «ha chiaramente e favorevolmente riconosciuto che l’intervento che A2A intende realizzare è disciplinato unicamente dal procedimento autorizzatorio unico, il cui esito favorevole comporterebbe “comunque la neutralizzazione delle direttive e del relativo regime di salvaguardia”». —
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