In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni

Il principe batte il sindaco al Tar Sul Rilke torneranno le transenne

Accolto dai giudici amministrativi il ricorso presentato da Torre e Tasso contro l’ordinanza di Kukanja: eccesso di potere, non c’era pericolo immediato. Il Comune dovrà rifondere anche le spese legali

2 minuti di lettura

Il Tar ha dato ragione a Carlo Alessandro della Torre e Tasso. Débâcle per il Comune di Duino Aurisina, condannato a rifondere alla controparte le spese legali. È stato accolto il ricorso presentato dall'avvocato Tiziana Benussi, legale di fiducia del principe, che a maggio aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza disposta sul sentiero Rilke dal sindaco Vladimir Kukanja.

I fatti. Lo scorso 17 aprile, adducendo motivi di sicurezza, Kukanja firmò un provvedimento con carattere di urgenza per imporre alla proprietà dei terreni, inseriti nella riserva delle Falesie, lo sgombero di alcuni “cancelli”. Qualche giorno prima il principe, rientrato in possesso del sentiero allo scadere del contratto di locazione con la Provincia, aveva infatti posizionato all'imbocco del Rilke le strutture di delimitazione di un cantiere allestito per verificare la tenuta dei manufatti in loco. Ricevuta la notifica dell'atto sindacale, della Torre e Tasso ottemperò all'ordinanza riservandosi però l'impugnazione contro Comune e Regione, quest'ultima tirata in ballo per il parere espresso su richiesta dell'amministrazione stessa. Ricorso poi presentato.

La sentenza del Tar (relatore il magistrato Manuela Sinigoi) ha annullato il provvedimento del sindaco, condannando il Comune - che non si era costituito - a pagare spese e competenze di lite, liquidate in 2mila euro più Iva. L'amministrazione dovrà anche corrispondere il contributo unificato nella misura versata. Una vittoria piena per della Torre e Tasso, quindi, che come riferito da Benussi «è molto felice per il fatto che la giustizia ha finalmente chiarito la situazione. Il principe ha sempre pensato di essere nel giusto e ha avuto fiducia nella giustizia fin dall'inizio. Sia chiaro che ogni ulteriore provvedimento dell'ente, se illegittimo, sarà impugnato».

Entrando nel merito, Benussi oltre a chiedere l'annullamento dell'ordinanza aveva lamentato l'illegittimità dell'atto regionale richiamato nel provvedimento deducendo, si legge nella sentenza, «la violazione e l'eccesso di potere per insussistenza e travisamento dei presupposti». Il Tar ha trovato fondato il ricorso, non riscontrando i presupposti invocati dal sindaco per giustificare i poteri esercitati. La giurisprudenza ritiene che l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti debba essere «strettamente finalizzata ad affrontare una situazione di carattere eccezionale e imprevista, costituente minaccia per la pubblica incolumità». Si sarebbe dovuta avere una situazione «di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica», da esplicitarsi nell'atto. Non bastano le esigenze generiche di protezione. E comunque «tali necessari presupposti non ricorrono in questo caso». «Lo strumento giuridico cui ha fatto ricorso l'autorità è stato invero utilizzato impropriamente», sancisce il Tar. Quanto al potenziale ostacolo delle strutture per i mezzi di soccorso, il giudice le ha riconosciute «di immediata e facile rimovibilità». E, viste le responsabilità che ricadono sul proprietario del sentiero, questi ha ragione, in via prudenziale, a voler eseguire gli interventi manutentivi. Cosa che ora avverrà: le transenne saranno riposizionate e ci sarà una verifica puntuale dei manufatti sul Rilke.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I commenti dei lettori